Crisi d'impresa

Concordato minore: chi può accedere

Il CNDCEC ha pubblicato un documento di studio sulla crisi d'impresa e il concordato minore.

In particolare in data 29 aprile è stato pubblicato il documento intitolato "Il concordato minore nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

Concordato minore: chi può accedere

Il documento di oltre settanta pagine pubblicato dal CNDCEC è un approfondimento dedicato alla procedura di concordato minore introdotta dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al d.lgs. 12 gennaio2019, n. 14, tra gli strumenti di regolazione della crisi in materia di sovraindebitamento.

Il contributo, ripercorrendo le disposizioni normative previste agli artt.74-83 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, individua:

  • i presupposti soggettivi e oggettivi per l’accesso alla procedura, 
  • le diverse fasi evidenziando anche il ruolo svolto dal debitore, dall’OCC, dai creditori e dal Tribunale sia nella fase di apertura che nella successiva fase di omologa, 
  • le modifiche apportate alla normativa a seguito dei diversi decreti correttivi intervenuti successivamente all’emanazione del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 anche in attuazione della c.d Direttiva Insolvency soffermandosi anche sui prevalenti orientamenti assunti della giurisprudenza.

Come specificato dallo stesso CNDCEC si tratta di uno strumento operativo che offre una dettagliata analisi:

  • della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta,
  • nonché modelli di proposta e di piano di concordato minore in continuità, con specifiche considerazioni in caso di imprenditore agricolo e di professionista,  ovvero di concordato minore liquidatorio.

Relativamente ai requisiti oggettivi viene specificato che stando alla normativa di riferimento (art. 74, comma 1, CCII), i soggetti che possono accedere al concordato minore, sono quelli elencati nell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII con esclusione del consumatore. 

Si tratta dunque:

  • del professionista;
  • l’imprenditore minore: si evidenzia come all’impresa minore è dedicato l’art. 2, comma 1, lett. c),
    che qualifica come tale l’impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
    patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi
    antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio
    dell’attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare
    complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
    deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall’inizio dell’attività se di durata
    inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;
  • l’imprenditore agricolo: la definizione è quella contenuta nell’art. 2135 c.c. 2;
  • le start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni
    dalla legge 17 dicembre 2012 n. 21. Il d.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (di seguito anche decreto correttivo) ha modificato l’art. 37, comma 1, CCII, consentendo alle start-up, differenti dalle imprese minori, di accedere a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice stesso, se ritenuto più adeguato, nonché alla liquidazione giudiziale. La relazione illustrativa allo schema del d.lgs. n. 136/2024 spiega la volontà del legislatore di voler consentire a questa tipologia di imprese, che si trovano ancora nella fase iniziale ma con dimensioni comunque importanti, di poter utilizzare procedure maggiormente strutturate;
  • ogni altro debitore, purché non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Si rimanda al sito del CNDCEC per accedere al documento completo.

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